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DISEGNO DI LEGGE
Misure di sostegno per i lavoratori occupati
nella produzione
di fibre fiberfrax
d’iniziativa dei senatori DI SIENA, CASSON, ADDUCE, BOCCIA
Antonio e PALERMO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 2007
Onorevoli Senatori. – La Thermal Ceramics
Italiana srl di Atella (Potenza), unico
stabilimento in Italia in cui veniva lavorato
il fiberfrax, elemento principale del materiale
di coibentazione degli altoforni, ha cessato la
sua attività. Va detto in premessa che le fibre
fiberfrax sono presenti in tutta una serie di
prodotti (materassini, pannelli, cementi, tessuti,
corde, vernici, eccetera) utilizzabili
solo a fini industriali e segnatamente come
isolanti termici o guarnizioni per forni, caldaie
o nel settore aerospaziale e automobilistico.
E va ricordato altresì che il fiberfrax non poteva essere venduto direttamente al
pubblico, ma per solo uso professionale.
Ora, tuttavia, il prodotto in questione sta
uscendo dal mercato europeo perchè riconosciuto
dannoso per la salute e per l’ambiente.
È
quindi di tutta evidenza l’urgenza di un
provvedimento legislativo che equipari la sostanza
usata dalla Thermal Ceramics Italiana
all’amianto, estendendo così ai lavoratori impegnati
in quella produzione i benefici della
legislazione in materia e consentendo alla
gran parte di essi di andare in pensione.
Si consideri che la pericolosità del prodotto
è confermata dall’Unione Europea che
l’ha inserito nella categoria 2 («sostanze
che devono essere considerate come se fossero
cancerogene per l’uomo»), giudizio confermato
dall’Agenzia internazionale per la ricerca
sul cancro (IARC) che ha ribadito la
classificazione 2B («possibile cancerogeneità
per l’uomo»).
È comprovato del resto che le
fibre ceramiche refrattarie (RCF) sono un
potente agente che causa il mesotelioma e
che c’e` una chiara relazione tra la dose di
esposizione e l’insorgere del mesotelioma
in termini d’incidenza e tempo di latenza. I
rischi per i lavoratori lungamente esposti durante
la lavorazione del prodotto sono altresì
confermati dal programma intensivo che
l’Associazione europea delle industrie delle
fibre ceramiche (ECFIA) ha promosso al
fine di monitorare la concentrazione di polveri
presso i produttori, come anche gli utilizzatori
finali, con l’intento, all’epoca, di ridurre
il più possibile l’esposizione dei lavoratori
alle polveri.
Uno studio dell’Istituto per l’occupazione
e lo sviluppo della medicina di Stoccolma
ha dimostrato che le fibre ceramiche in oggetto,
proprio come l’amianto, causano nell’uomo
disturbi della pleura. Il che ha peraltro
spinto le autorità svedesi ad emanare per
le RCF norme sul tipo di quelle dell’amianto
a tutela dei lavoratori interessati. Lo stesso
sta accadendo nella legislazione francese.
Per tutte queste ragioni pare perciò opportuno
e giusto equiparare alla condizione, e
dunque alle tutele dei lavoratori già esposti
all’amianto, quelle di coloro che hanno avuto
a che fare con le fibre ceramiche e in particolare
il fiberfrax.
Sebbene l’intervento legislativo qui previsto
riguardi esclusivamente i lavoratori occupati
nel citato stabilimento di Atella, l’unico
appunto in Italia dove si lavorasse il fiberfrax,
esso assume un carattere e un valore
generale, perchè discende da un principio
universale di tutela della salute dei lavoratori
esposti a rischi. Tale provvedimento per il
numero limitato di lavoratori interessati non
incontra altresì l’ostacolo di un eccessivo
onere finanziario.
Per i motivi esposti, i promotori auspicano
un esame ed un’approvazione in tempi brevi
del presente disegno di legge.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Trattamento straordinario di integrazione
salariale e pensionamento anticipato dei
lavoratori occupati nella produzione della
fibra fiberfrax)
- Le disposizioni di cui all’articolo 13
della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive
modificazioni, sono estese a tutti i lavoratori
occupati in imprese di produzione
della fibra fiberfax che siano stati esposti in
maniera continuativa alla fibra per un periodo
non inferiore a dieci anni.
- La domanda di pensionamento anticipato
deve essere presentata dai lavoratori interessati
di cui al comma 1, entro il termine
di sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, alla gestione previdenziale
presso cui il lavoratore è iscritto.
- Le domande di cui al comma 2 sono verificate
da parte della gestione previdenziale
interessata, previo parere della competente
azienda unità sanitaria locale (ASL), entro
e non oltre i tre mesi successivi al termine
di cui al medesimo comma 2. Decorso tale
termine, ove la domanda non risulti respinta
per iscritto, la stessa si intende accettata con
la conseguente maturazione in capo al lavoratore
dei benefici di legge.
Art. 2.
(Copertura finanziaria)
- All’onere derivante dall’attuazione della
presente legge, valutato in un milione di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
- Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Disegno di legge in formato PDF
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